Interpello 2/2018 per la corretta interpretazione dell’Art. 39, c. 3 del Decreto Legislativo n. 81/2008

La Regione Lazio ha formulato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione interpelli salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del Lavoro, in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2008.

Nello specifico il passaggio interessato dall’istanza presentata, citava: “Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente”.

In conseguenza di ciò lo scorso 12 aprile la Commissione ha pubblicato un interpello con il quale ha voluto chiarire sul Testo Unico Salute e Sicurezza, a proposito del divieto per un dipendente pubblico addetto alla vigilanza di svolgere attività di medico competente. Si aggiunge poi l’ipotesi in cui tale divieto debba interessare in un’amministrazione regionale tutti i dipendenti di un Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie locali oppure soltanto gli addetti alla vigilanza.

Ecco allora che il parere espresso dal Ministero del Lavoro, definisce una struttura polifunzionale che in maniera organica si occupa non solo di vigilanza, ma anche di prevenzione e quindi di funzione autorizzativa, il Dipartimento di prevenzione.

Tale Dipartimento andrà ad occuparsi di una pluralità di attività che insieme a vigilanza e controllo concorrono nella ricerca di soluzioni per la gestione dei rischi: informazioni, sorveglianza epidemiologica, assistenza, comunicazione, informazione educazione sanitaria.

Il parere del Ministero, infine, prevede l’applicazione dell’articolo 39 comma 3 ad ogni struttura e amministrazione regionale, a tutto il suo personale, non solo alla vigilanza.