Informazione in materia di salute e sicurezza: la Commissione Interpelli chiarisce la questione.

Il tema del ruolo e delle specifiche responsabilità di informazione in capo all’addetto RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) è rimasta una questione sospesa e ricca di domande fino allo scorso 13 dicembre 2017.

Il “combinato disposto” degli artt. 31 e 36 del D.Lgs. n. 81/2008 ha portato l’Unione Generale del Lavoro (UGL) ad interrogarsi sull’effettiva necessità che l’informazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia impartita in forma prioritaria ed esclusiva dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del Lavoro, ha risposto al quesito posto, pubblicando l’Interpello n.2/2017 del 13 dicembre 2017.

Secondo la Commissione dunque, ogni caso è da valutare singolarmente, dipendentemente dalla fattispecie. Sarà il datore di lavoro a decidere a chi affidare l’onere di erogare l’adeguata informazione a ciascuno dei propri lavoratori, in base alle caratteristiche dell’azienda e alle esigenze di contesto.

Ad avvalorare l’Interpello, la Commissione si appoggia su alcuni passaggi del Testo Unico di Sicurezza. Qui l’informazione per la sicurezza viene definita, specificamente all’art. 2 comma 1, lettera bb) del D.Lgs. n. 81/2008, come: “complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro”.

Un altro passaggio segnato dal Ministro è quello all’art. 18 comma 1, lettera l), del Testo Unico che pone a carico del datore di lavoro e del dirigente l’obbligo di “adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37”. Infine all’art. 33 comma 1 lett. f) si elencano i compiti dell’intero Servizio di prevenzione e protezione dai rischi – e non quindi solamente quelli del suo Responsabile – specificando poi che vi sia anche quello di “fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36”.