Controllo a distanza dei lavoratori: circolare n. 5/2018.

Con circolare n. 5/2018 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito nuove indicazioni sull’installazione ed uso di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo; ai sensi dell’art. 4 della legge n. 300/1970.

L’attività di controllo, ricorda l’Ispettorato, è legittima se strettamente funzionale alla tutela dell’interesse dichiarato. Il controllo a distanza sui lavoratori deve dunque fondarsi su presupposti legittimi basati sull’eventuale ripresa dei soggetti in via incidentale ed occasionale. Nel caso sussistano le ragioni giustificatrici del controllo, nulla impedisce di inquadrare direttamente l’operatore, senza introdurre condizioni quali “l’angolo di ripresa” della telecamera oppure “l’oscuramento del volto del lavoratore”.

Tra le ragioni giustificatrici del controllo a distanza, sottolinea l’Ispettorato, vi è la tutela del patrimonio aziendale. Per comprendere meglio la portata del temine è specificato che la tutela può essere operata attraverso dispositivi collegati ad impianti di antifurto, che dunque entrano in funzione quando non sono presenti lavoratori in azienda. L’obiettivo è quello di rendere residuali i controlli invasivi, legittimandoli solo a fronte della rilevazione di specifiche anomalie.

Per quanto riguarda l’uso delle telecamere, l’Ispettorato specifica l’uso della tecnologia digitale attraverso la rete IP per la diretta trasmissione dei dati video e audio tra i computer. La visione delle immagini “in tempo reale” e registrate, può essere autorizzata con la sussistenza di ragioni giustificatrici.

Infine sono stati trattati temi come la raccolta e il trattamento dei dati biomertrici. In questo casi ci si appoggia al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, n. 280 del 2 dicembre 2014, secondo cui “l’adozione di sistemi biometrici basati sull’elaborazione dell’impronta digitale o della topografia della mano può essere consentita per limitare l’accesso ad aree e locali ritenuti “sensibili” in cui è necessario assicurare elevati e specifici livelli di sicurezza oppure per consentire l’utilizzo di apparati e macchinari pericolosi ai soli soggetti qualificati e specificamente addetti alle attività”.